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CODICE DEONTOLOGICO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI MAESTRI DI SCHERMA

Premessa

 

Noi, Maestri e Istruttori di Scherma diplomati presso l'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, operanti in tutti gli ambiti di applicazione professionale dell'insegnamento schermistico, e fondatori dell'Accademia della Scherma, promulghiamo questo codice di deontologia professionale, invitando ogni collega nostro pari ad adottarlo per la tutela e il miglioramento della propria attività professionale e di quella di tutta la categoria magistrale.

Il Maestro di Scherma esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi dei propri allievi, assicurando la conoscenza della teoria e della pratica schermistica fondamentale, e contribuendo in tal modo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina della Scherma.

Nell'esercizio della sua funzione, il Maestro vigila sulla conformità dei metodi didattici ai principi generali dello sport, garantisce il diritto alla libertà di consultazione e di diffusione delle fonti, e promuove in ogni momento le virtù che hanno tradizionalmente rappresentato, in ogni tempo e luogo, l'ideale cavalleresco da cui la Scherma trae origine.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

 

ARTICOLO 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Maestri e Istruttori di Scherma di ogni grado e specializzazione, diplomati presso l'Accademia Nazionale di Scherma o comunque riconosciuti dalla Federazione Italiana Scherma, e ai loro assistenti, nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 2. - POTESTÀ DISCIPLINARE.

Il codice deontologico è uno strumento di autoregolamentazione, privo di valore cogente. Il Direttivo dell'Accademia della Scherma avrà cura di monitorare l'effettivo rispetto delle norme in esso contenuto, denunciandone pubblicamente le violazioni.

Le eventuali sanzioni, devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ARTICOLO 3. - VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE.

La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ARTICOLO 4. - ATTIVITÀ ALL'ESTERO E ATTIVITÀ IN ITALIA DELLO STRANIERO.

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il Maestro italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche, se esistenti, del paese in cui viene svolta l'attività.

Del pari il tecnico di Scherma straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ARTICOLO 5. - DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO.

Il Maestro deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Maestro cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, con sentenza passata in giudicato, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Il Maestro è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività schermistica, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe magistrale.

ARTICOLO 6. - DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA.

Il Maestro deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

ARTICOLO 7. - DOVERE DI TUTELA.

E' dovere del Maestro svolgere la propria attività professionale nella piena tutela dei propri allievi e clienti.

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento del Maestro che compia consapevolmente atti contrari all'interesse dei propri allievi o clienti.

ARTICOLO 8. - DOVERE DI DILIGENZA.

Il Maestro deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza, ovvero con la perizia tecnica mediamente praticata.

ARTICOLO 9. - DOVERE DI CITAZIONE E DIVULGAZIONE.

E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale del Maestro citare e divulgare a chiunque gliene faccia richiesta le fonti primarie in suo possesso, quali trattati a stampa o manoscritti, che hanno o hanno avuto carattere di pubblicazione, sempre nel rispetto delle leggi vigenti sul diritto morale e materiale d'Autore.

E' pieno diritto del Maestro tenere riservati i propri metodi e tecniche personali, salvo che essi non risultino incompatibili con le norme generali stabilite in questo codice o contrarie alle norme generali di diritto.

ARTICOLO 10. - DOVERE DI INDIPENDENZA.

Nell'esercizio dell'attività professionale il Maestro ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

Il Maestro non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Il Maestro non deve porre in essere o favorire attività violente non disciplinate, o costituenti illecito penale.

ARTICOLO 11. - DOVERE DI COMPETENZA.

Il Maestro non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

Il Maestro deve comunicare all'allievo o al cliente le circostanti ostative alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di tecniche e stili schermistici di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione dell'insegnamento con altro collega.

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

Costituisce infrazione disciplinare l'insegnamento da parte del Maestro di stili e tecniche di combattimento rientranti in un programma d'esame da lui non sostenuto e superato.

ARTICOLO 12. - DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

E' dovere del Maestro curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.

Il Maestro realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali e in campo schermistico, storico, filologico e sportivo.

ARTICOLO 13. - DOVERE DI VERITÀ.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un qualsiasi provvedimento della Commissione di controllo e disciplina magistrale, e di cui il Maestro abbia diretta conoscenza, devono essere vere.

ARTICOLO 14. - DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ.

E' dovere del Maestro evitare situazioni di incompatibilità ostativa tra i ruoli da lui ricoperti nell'ambito di qualsivoglia ente operante nel settore schermistico; e comunque nel dubbio, richiedere il parere del Consiglio Direttivo dell'Accademia.

Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione a qualsivoglia ente, in qualità di tecnico, in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate.

ARTICOLO 15. - INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO PROFESSIONALE.

E' consentito al Maestro dare informazioni promozionali sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione.

E' consentita al Maestro l'indicazione del nome del suo Maestro, anche se defunto, salvo che questi lo abbia espressamente vietato.

ARTICOLO 16. - DIVIETO DI USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, Il Maestro deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive in via generale e nell'attività professionale in particolare, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei propri o degli altrui allievi e dei terzi.

La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

ARTICOLO 17. - DIVIETO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA TITOLO O DI USO DI TITOLI INESISTENTI.

Il riconoscimento del diploma di abilitazione dell'insegnamento della scherma da parte della FIS è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività di insegnamento e consulenza in materia schermistica e per l'utilizzo del relativo titolo.

Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso, ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione; dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

 

TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

ARTICOLO 18. - RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERE.

Il Maestro deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Il Maestro è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informazioni legate alla ricerca e alla sperimentazione schermistica del collega.

Il Maestro, salvo particolari ragioni, non può rifiutare la richiesta di lezioni da parte di un collega di grado tecnico inferiore, quando ritenga fondata la richiesta del collega, mentre ha facoltà di rifiutare la lezione al collega tecnico di pari grado.

ARTICOLO 19. - RAPPORTO DI COLLEGANZA NEL RAPPORTO CON ALLIEVI E CLIENTI.

Nell'attività didattica e di consulenza, il Maestro deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei principi generali del presente codice, salvaguardando per quanto possibile il rapporto di colleganza.

Il Maestro, richiesto di impartire lezione ad un allievo di altro Maestro, è tenuto a comunicarlo formalmente e preventivamente al collega.

Nell'esercizio della propria attività di consulenza il Maestro può collaborare con colleghi ed esperti di materie affini alla disciplina della Scherma, anche scambiando informazioni e pareri, nell'interesse del cliente.

Nei casi di insegnamento congiunto, è dovere di ogni Maestro consultare il proprio collega in ordine ad ogni scelta didattica ed informarlo del contenuto delle lezioni impartite al comune allievo o cliente, onde evitare discrasie o contraddizioni metodologiche durante il lavoro.

ARTICOLO 20. - RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI NEI RAPPORTI TRA COLLEGHI.

Il Maestro ha il dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo dell'Accademia della Scherma, o con altro organo istituzionale che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità generali della pratica schermistica, osservando scrupolosamente il dovere di verità.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta del Maestro agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

Tuttavia, qualora il suddetto Consiglio Direttivo richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato o da un collega o da chiunque ne avesse interesse, tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

Il Maestro, chiamato a giudicare sull'operato dei colleghi, deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.

ARTICOLO 21. - RAPPORTI CON I COLLABORATORI DI SALA.

Il Maestro deve consentire ai propri apprendisti e assistenti di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

ARTICOLO 22. – RAPPORTI CON I DIPLOMANDI TECNICI E CON GLI SPERIMENTATORI.

Il Maestro è tenuto verso i candidati agli esami magistrali di ogni grado ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica magistrale al fine di consentire un'adeguata formazione.

Il Maestro deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

Il Maestro deve attestare la presentazione agli esami solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

E' responsabile disciplinarmente il Maestro che dia incarico ai praticanti di svolgere attività didattica non consentita.

ARTICOLO 23. - RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI DI SALA, DEI DIPLOMANDI E DEI SOSTITUTI.

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori di sala, i diplomandi e i sostituti non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

ARTICOLO 24. - NOTIZIE RIGUARDANTI IL COLLEGA.

Il Maestro deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

ARTICOLO 25. - OBBLIGO DI FORNIRE ACCESSO AL COLLEGA ALLE FONTI PRIMARIE.

Il Maestro, se richiesto, è tenuto a dare al collega tutte le informazioni in suo possesso necessarie per il reperimento e la consultazione di fonti primarie.

 

TITOLO III - RAPPORTI CON GLI ALLIEVI E I CLIENTI

 

ARTICOLO 26. - RAPPORTO DI FIDUCIA.

Il rapporto con gli allievi e i clienti è fondato sulla fiducia.

L'incarico ad insegnare deve essere conferito dall'allievo, mediante iscrizione all'Associazione di appartenenza del Maestro o in via privata.

Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse dell'allievo ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso dell'allievo.

ARTICOLO 27. - AUTONOMIA DEL RAPPORTO.

Il Maestro ha l'obbligo di insegnare agli allievi e dare consulenza ai clienti ad arte, nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

Il Maestro non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose o pericolose, né suggerire comportamenti o atti illeciti di qualunque natura.

Il Maestro deve inoltre attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza e di lotta al doping definite dal CIO, dal CONI, dalla Fédération Internationale d'Escrime e della Federazione Italiana Scherma, affinché qualunque procedura o protocollo di lavoro, anche sperimentale, da lui adottato non contrasti palesemente con i principi generali e le norme summenzionate.

Il Maestro, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità dell'allievo, del cliente e dell'eventuale loro rappresentante.

In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali, il Maestro deve rifiutare di insegnare o dare consulenza ad una persona non esattamente individuata.

Il Maestro deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di uno scopo illecito.

ARTICOLO 28. - CONFLITTO DI INTERESSI.

Il Maestro ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio allievo o cliente, o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

ARTICOLO 29. - INADEMPIMENTO ALL'INCARICO DI INSEGNARE.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti all'incarico di insegnare quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell'allievo o del cliente.

Il Maestro deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; deve garantire la lezione di scherma all'allievo e, ove sia impedito di prestarla personalmente o ritenga necessaria una propedeuticità, deve incaricare un suo assistente qualificato o suggerire all'allievo il nome di un collega, che abbia la qualifica necessaria per adempiere all'incarico.

ARTICOLO 30. - OBBLIGO DI INFORMAZIONE E RIFIUTO DI PRESTARE OPERA.

Il Maestro è tenuto ad informare chiaramente il proprio allievo o cliente all'atto dell'incarico delle caratteristiche e delle eventuali controindicazioni dell'attività da espletare.

Il Maestro ha il diritto di rifiutare la prestazione della sua opera, ma ha il dovere di farlo qualora sia a conoscenza di fatti ostativi di natura fisica o psicologica dell'allievo o cliente, in base ai quali la pratica schermistica possa risultare lesiva per lui stesso o per altri.

ARTICOLO 31. - GESTIONE DELLA SALA.

Il Maestro ha il diritto e il dovere di gestire la sala di scherma della quale è responsabile in piena autonomia e secondo le norme federali, tecniche e deontologiche.

In base a tale principio il Maestro può redigere un regolamento di sala al quale tutti i frequentanti della stessa devono uniformarsi.

Costituisce infrazione disciplinare la mancata vigilanza del Maestro nello svolgimento dell'attività di sala, cui sia conseguito un incidente evitabile con la comune diligenza.

ARTICOLO 32. - RICHIESTA DI PAGAMENTO.

Di norma il Maestro richiede il pagamento del proprio onorario immediatamente dopo la fine di ogni lezione impartita, salvo diversi accordi contrattuali con l'Associazione nella quale egli presta servizio.

Il Maestro non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.

Il Maestro non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.

E' consentito al Maestro concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi stabiliti.

 

TITOLO IV - RAPPORTI CON I TERZI E GLI ORGANI ISTITUZIONALI

 

ARTICOLO 33. - RAPPORTI CON ALTRI CONSULENTI TECNICI.

Il Maestro deve ispirare il proprio rapporto con consulenti tecnici in materie affini alla scherma a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ARTICOLO 34. - RAPPORTO CON I COLLEGHI E I TERZI.

Il Maestro ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti dei colleghi e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

Il Maestro ha tale dovere anche nei confronti di tecnici di discipline affini alla Scherma appartenenti ad altri enti, sempre che i principi di tali enti corrispondano con quelli stabiliti per i tecnici e non ne siano in contrasto.

Anche al di fuori dell'esercizio della professione il Maestro ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

ARTICOLO 35. - ELEZIONI AD ORGANI ISTITUZIONALI.

Il Maestro che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

 

TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE

 

ARTICOLO 36. - NORMA DI CHIUSURA.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

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