| Il nostro Statuto |
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| Lunedì 21 Dicembre 2009 10:00 | |
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STATUTO
Articolo 1 - Denominazione E' costituita una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e segg. Codice Civile, denominata "Accademia della Scherma - Associazione Sportiva Dilettantistica". Articolo 2 - Scopo 1. L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la tutela dell'attività professionale e sportiva connessa alla pratica della scherma, intesa come mezzo di formazione tecnica, psico-fisica e morale dei soci, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività didattica, di formazione tecnica, e di ogni altro tipo di attività motoria agonistica e non, utile a promuovere la conoscenza, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina e del suo insegnamento. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, in particolare della disciplina della scherma. Nella propria sede, potrà inoltre svolgere, previa delibera Assembleare, altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro. 3. L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario. 4. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti nazionali e internazionali, da essi espressamente riconosciuti nell'ambito della disciplina della scherma. Articolo 3 – Durata e Sede sociale La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria dei propri soci. L'Associazione ha la propria sede in Calenzano, via Ponte alla Marina, 66. Articolo 4 – Soci - Norme d'ammissione 1. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie a) soci Fondatori b) soci Ordinari c) soci Onorari d) soci Sostenitori Sono soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa; essi devono essere Maestri o Istruttori Nazionali di scherma in attività, in possesso di un diploma riconosciuto dalla Federazione Italiana Scherma. Sono soci Onorari coloro i quali sono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina e' permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non conferisce diritto al voto nelle Assemblee dell'Associazione, a meno che l'associato non abbia tutti i requisiti per essere anche socio Ordinario. Sono soci Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente almeno una quota minima, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione. I soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee. 2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che intendono partecipare alle attività svolte dall'Associazione. 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno compilare un'apposita domanda. 4. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. La eventuale valutazione negativa espressa dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'Assemblea generale. 5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato. Articolo 5 - Diritti dei soci 1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali. 2. Ogni socio avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione in base a quanto previsto nel presente statuto. 3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali. Articolo 6 - Decadenza dei soci 1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni; b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa; c) radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo. d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto. e) decesso. 2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale Assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l'esame dei fatti specifici che lo hanno generato. 3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'Associazione. Articolo 7 - Organi dell'Associazione Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. Articolo 8 - Assemblea 1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati. 3. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede legale, o comunicazione nel sito Internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare. 4. L' Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualsiasi numero di presenti. 5. Salvo nel caso di scioglimento dell'Associazione, devoluzione del patrimonio, approvazione e modificazione dello Statuto, l'Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita delibera il meccanismo di accettazione delle eventuali deleghe. 6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti. 7. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati. 8. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario 9.Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo. Articolo 9 - Partecipazione alle Assemblee 1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. 2. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea. Articolo 10 - Assemblea ordinaria 1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria: a) eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente e il Consiglio Direttivo; b) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione; c) approvare il rendiconto economico-finanziario; d) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria . 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. Articolo 11 - Assemblea straordinaria 1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: a) approvazione e modificazione dello statuto sociale e dei regolamenti sociali; b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, c) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. 2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. 3. Potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. 4. In caso di approvazione e modificazione dello Statuto sociale l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Articolo 12 - Il Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. 2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. 3. Presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto. 4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. 5. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade immediatamente e il vice Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto. Articolo 13 - Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti nel numero stabilito dall'Assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore. 3. E' presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vicepresidente. 4. E' validamente costituito con la presenza, in persona o tramite videoconferenza in tempo reale, della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta. 5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. 6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica. 7. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti. Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea. In particolare: a) delibera sulle domande di ammissione dei soci; b) predispone il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all'anno e dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 6, 2° comma, e dell'art. 11; d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) stabilisce l'ammontare delle quote sociali; g) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci. Articolo 15 Decadenza del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente; b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. 2. In tal caso dovrà essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell' Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. Articolo 16 - Cariche sociali 1. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci Fondatori o Ordinari iscritti da almeno due anni consecutivi, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 6 mesi. Articolo 17 - Il Segretario Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Articolo - 18 - Il rendiconto economico finanziario 1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione Assembleare. 2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea ordinaria. Articolo 19 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Articolo 20- Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non, organizzate dall'Associazione. Articolo 21 - Clausola compromissoria 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti. 2. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d'accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, il quale provvederà anche a designare l'arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia provveduto. 3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. 4. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi. 5. Per quanto non contemplato valgono le norme degli artt. 810-826 c.p.c.. Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione 1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri. 2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione potrà essere richiesta da almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe. 3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. 4. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. 5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 23 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni ed in subordine le norme del Codice Civile. |



Commenti
Non mi piace, in particolare, l'attribuzione al Direttivo del potere di adottare provvedimenti disciplinari che, peraltro, sarebbe bene indicare da un minus fino alla radiazione.
Suggerisco un Collegio di Probiviri per queste cose, anche per evitare che i membri del Direttivo si trovino (sotto il profilo disciplinare) in una posizione di vantaggio rispetto agli altri associati.
In ogni caso, a parte questi dettagli migliorabili nel tempo, le mie congratulazioni ed i miei più sinceri auguri per questa splendida Associazione.
R.B.Z
Colgo l'occasione per darti il benvenuto fra noi.
Ciao
Giovanni
Circa la Tua domanda, Giovanni, in linea di principio posso dire che in tutti gli statuti associativi moderni è un organo autonomo ad occuparsi delle questioni disciplinari.
Questo per svariati motivi e vale a 360° per ogni tipo di istituzione, quindi anche per una società schermistica.
Su questi punti, ci si può benissimo allontanare degli schemi FIS, sarebbe assurdo che quest'ultima avesse da ridire su statuti meglio congegnati e predisposti (purchè, ovviamente, non in contrasto con le linee direttrici federali).
Ciao!
Riccardo.